Se non arriva il cambio in un reparto d'Ospedale. Come comportarsi? Cosa fare quando non arriva il cambio.
Siamo a fine turno, siamo pronti per le consegne ma c'è qualcosa che non va: il collega che dovrebbe darci il cambio, non arriva. Speriamo sia solo in ritardo, attendiamo ancora qualche minuto ma proprio non arriva. E' sera, il coordinatore non è presente e siamo i soli a dover decidere cosa fare. I minuti diventano intanto diventano ore che vanno a sommarsi a quelle già lavorate nel nostro orario di lavoro normale. E allora cosa facciamo?
Dobbiamo tener presente due principi fondamentali.
L'orario massimo giornaliero non può superare le 13 ore ovvero 12 ore e 50 minuti considerando i 10 minuti di pausa minima per orario di lavoro eccedente le 6 ore.
Non possiamo abbandonare il luogo di lavoro.
Allora come si coniugano le due cose? Al verificarsi dell'evento di cui in oggetto, allerteremo il responsabile della nostra struttura e all'approssimarsi dell'orario massimo consentito allerteremo le forze dell'ordine comunicando la situazione venutasi a creare, invitandoli a voler verificare e intervenire con sollecitudine. Mai allontanarsi dal luogo di lavoro.
In risposta ai colleghi che domandavano sulla possibilità di lasciare il luogo di lavoro al termine del turno anche se non si presenta il cambio turno, riportiamo l'Art.591 del codice penale:
Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.Nota: Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 Aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore.
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