Quando può dirsi che un lavoratore stia abusando dei permessi, garantiti dalla legge n. 104 del 1992? Quando l’abuso può essere considerato tale da giustificare il licenziamento?
La difficoltà per i datori di lavoro è proprio quella di capire quando si stia realizzando un abuso tale da giustificare il licenziamento, circostanza che deve essere verificata caso per caso. A tracciare il limite tra uso legittimo del permesso e abuso sono le numerose sentenze della Corte di Cassazione che si sono pronunciate sul tema, analizzando casi specifici e dettando principi generali.
Il lavoratore che usufruisce del permesso non è tenuto a dover prestare l’assistenza in maniera continuativa per le 24 ore delle giornata di permesso o durante tutte le ore in cui avrebbe dovuto lavorare, ma ciò non toglie che lo stesso debba avere come assoluta priorità l’assistenza al familiare disabile.
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Sulla base di questo principio generale la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016 (CASSAZIONE Sent. 5574-16 ) ha ritenuto “legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore che a fronte di ventiquattro ore di permessi retribuiti ex lege c.d. “104” ha tenuto una condotta compatibile con le motivazioni di assistenza al congiunto disabile per un tempo pari soltanto al 17,5 per cento del totale concesso”. Avendo il lavoratore utilizzato buona parte dei permessi per finalità estranee ai motivi assistenziali, la Corte ha ritento che lo stesso abbia leso i principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare l’esecuzione del rapporto di lavoro, ritenendo pertanto legittimo il licenziamento.
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Con la sentenza n. 17968 del 13 settembre 2016 (CORTE CASS. Sent. 17968-16 ) la Corte ha altresì statuito che la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un’attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto, ciò in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa e/o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza comunque prestata.
In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha poi ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore “pizzicato” in una nota località turistica mentre stava usufruendo di un permesso ex art. 104, in assenza di valide giustificazioni da parte dello stesso (Cass. sentenza n. 18293 del1’11 luglio 2018).
Altre sentenze della Corte di Cassazione che hanno giustificato il licenziamento del dipendente che ha mal utilizzato i permessi della Legge 104:
Sezione Lavoro – Sentenza n. 9217 del 6/5/2016 Legge 104/1992 – utilizzo solo parziale dell ore concesse – abuso del diritto – legittimità del licenziamento. (CASSAZIONE SENT 9217-16 )Gli Ermellini si pronunciano nuovamente – dopo la sentenza n. 5574/2016 precedentemente segnalata – sulla legge n. 104/1992 con la sentenza sotto riportata, ribadendo che se il dipendente utilizza solo parzialmente i permessi per assistere la persona bisognosa, utilizzando poi il tempo rimanente per scopi personali, commette un abuso del diritto che mina la fiducia del datore di lavoro e giustifica il licenziamento. La sentenza riguarda un lavoratore privato ma i principi stabiliti dai giudici sono applicabili anche ai dipendenti pubblici.
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